La terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso promosso da Federazione Nazionale Pro Natura Aps e LEAL Lega Antivivisezionista ETS annullando il provvedimento che fissava il calendario venatorio. Lo rendono noto i ricorrenti. Secondo i giudici l’adozione del calendario venatorio in assenza di un piano faunistico regionale aggiornato era illegittima. L’ultimo strumento di pianificazione risaliva infatti al quinquennio 2013-2018 e, a fronte dell’obbligo di revisione quinquennale, non si era mai proceduto a una rivalutazione. L’annullamento comporta l’impossibilità immediata di esercitare l’attività venatoria sull’intero territorio siciliano.  L’assessorato regionale all’Agricoltura è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. “La sentenza del TAR Sicilia ripristina con forza la legalità e la preminenza della tutela ambientale e della biodiversità rispetto all’attività venatoria, in perfetta aderenza ai principi dell’articolo 9 della nostra Costituzione – dicono i legali delle associazioni ambientaliste ed animaliste ricorrenti gli avvocati Luca D’Agostino, Aurora Rosaria Loprete e Mariachiara Giovinazzo – I giudici hanno chiarito in modo inequivocabile che non si può prescindere da una seria e aggiornata pianificazione faunistica scientifica. Pretendere di regolamentare la caccia sulla base di un piano faunistico fermo al 2013, obsoleto da oltre un decennio, costituiva un grave vizio di istruttoria e una lesione del principio di precauzione”.

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