Importante pronuncia in materia di tutela della maternità e del diritto all’avvicinamento temporaneo per i dipendenti pubblici (ex art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001)

Il Tribunale di Gela, in sede collegiale di reclamo (ordinanza del 23 luglio 2026), ha accolto il reclamo proposto dalla dottoressa C. T., ordinando all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento di rilasciare il nulla osta all’assegnazione temporanea presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

La professionista, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM) dipendente a tempo indeterminato dell’ASP di Caltanissetta, in servizio presso l’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, è madre di una bambina di età inferiore ai tre anni. Il nucleo familiare risiede stabilmente a Raffadali (AG).

L’interessata aveva presentato istanza per ottenere il trasferimento provvisorio ad Agrigento ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, al fine di poter assistere la figlia.

L’ASP di Agrigento aveva opposto un diniego, adducendo la pendenza di concorsi pubblici e contenziosi amministrativi riguardanti i posti in organico.

A seguito del primo diniego in fase cautelare monocratica, la lavoratrice ha proposto reclamo collegiale ex art. 669-terdecies c.p.c., affidandosi agli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.

I legali hanno sostenuto la sussistenza dei presupposti di legge, evidenziando come le procedure concorsuali in itinere non possano paralizzare il diritto costituzionalmente garantito alla tutela della genitorialità e del minore.

Il Tribunale di Gela (Collegio composto dai magistrati dott.ssa Stefania Sgroi, presidente; dott. Pietro Enea, giudice; e dott. Alessio Barone, giudice relatore ed estensore) ha ribaltato l’esito della prima fase, condividendo le tesi degli avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto.

In primo luogo, il Tribunale ha affermato che l’assegnazione temporanea è un istituto flessibile; l’esistenza di procedure concorsuali o di futuri scorrimenti non elimina la disponibilità di fatto dei posti vacanti nell’organico dell’ASP.

Il Collegio ha riconosciuto il grave pregiudizio per la crescita serena della bambina e lo stress della madre, costretta a sostenere quotidianamente oltre due ore di viaggio in auto per raggiungere il luogo di lavoro da Raffadali a Gela.

In accoglimento del reclamo, il Tribunale ha ordinato all’ASP di Agrigento l’immediata assegnazione temporanea della dottoressa C. T. e ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento integrale delle spese del doppio grado cautelare, liquidate in circa cinquemila euro.

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